Come si può accedere ai documenti e agli atti della Pubblica Amministrazione?
Il diritto di accesso è regolato dalla LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Esercitare il diritto d'accesso
L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi (cittadino, straniero, apolide) abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. Potrà accedere agli atti non solo chi può iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo, ma anche chi - secondo la sopra citata Legge - può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo. Può accedere agli atti della Pubblica Amministrazione chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Per questo, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dalla lesione della posizione giuridica del richiedente, e quindi, a maggior ragione, dalla attualità della lesione.
Esclusione dal diritto di accesso
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, della già citata Legge, tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.
Presentare domanda di accesso
A chi: La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo "detiene stabilmente". Destinatari della istanza di accesso sono le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità giuridica. Se si tratta di atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, la domanda va rivolta all'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso, deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha ricevuta all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.
Come: Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il cittadino deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia; provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se l'amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l'interessato a presentare richiesta scritta.
Uso delle tecnologie
L'articolo 4 del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale - stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come la partecipazione al procedimento amministrativo, sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445.
L'articolo 65 dello stesso Codice evidenzia quali caratteristiche debbano avere le istanze presentate telematicamente alle PA, per essere considerate valide (garanzia di identificazione informatica).
Per ulteriori approfondimenti: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
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