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Entro quale termine deve concludersi il procedimento d'accesso ai documenti e agli atti della Pubblica Amministrazione?

Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente, fatti salvi i casi di sospensione o di differimento.
Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il cittadino deve:
- indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia;
- provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi;
- spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta.
In caso di domanda irregolare o incompleta, l'amministrazione è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In questo caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
In caso di inerzia l'organo di governo individua, nell'ambito della dirigenza, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo, ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'Art. 1 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Semplifica-Italia).
Il dirigente appositamente indicato deve provvedere in metà del tempo originariamente previsto. Il nome del dirigente deve essere pubblicato sul sito dell'amministrazione.
Per approfondimenti: Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).
Tutte le Fonti Normative.

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