Quale reddito deve possedere uno straniero che vuole fare domanda di ricongiungimento familiare?
In generale, ai sensi dell'art. 29, comma 3 b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, il richiedente il ricongiungimento familiare deve disporre di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere.
L'importo dell'assegno sociale viene rivalutato annualmente. Per il 2015 è stato fissato in 5.830,76 euro con la Circolare INPS 1 del 9 gennaio 2015 (tabella B.1 - Allegato 3).
Come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Interno 4660 del 28 ottobre 2008, per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è sufficiente un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti e a carico dello stesso.
Inoltre si deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno 737 del 17 febbraio 2009.
Per ulteriori informazioni: Ministero dell'Interno
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