Quali sono gli obblighi fiscali nel caso di acquisto di un'abitazione all'estero ?
A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).
Sono tenuti al pagamento dell’imposta:
i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Per maggiori approfondimenti consultare la circolare 28/E dell'Agenzia delle Entrate
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