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Esiste una durata minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione?

Si, ai sensi dell'art. 22 comma 11 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, il lavoratore straniero, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento, cioè nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego, per il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno e, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, chiedere alla scadenza del permesso in suo possesso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, che avrà una durata minima non inferiore ad un anno.
Inoltre, in caso lo straniero disoccupato percepisca una prestazione di sostegno al reddito, il permesso per attesa occupazione può estendersi per tutto il periodo di durata di tale prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore ad un anno.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rinnovabile annualmente per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero.
Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al termine della misura di sostegno al reddito percepita, qualora lo straniero dimostri che il suo nucleo familiare, ai sensi dell’art. 29, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, sia in possesso delle risorse finanziarie fissate dal medesimo articolo.
Per approfondimenti:
Portale Integrazione Migranti - Estensione del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Portale Immigrazione - Permesso di soggiorno per attesa occupazione

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