Quali novità sono state introdotte dal Decreto del Fare in merito all'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del minore, nato in Italia, al compimento dei 18 anni?
Il decreto-legge del 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, cosidetto Decreto del fare, all'articolo 33 ha previsto due semplificazioni per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
Il Decreto, convertito con la legge 9 agosto 2013 n. 98, ha chiarito che al minorenne nato in Italia che al compimento dei 18 anni fa domanda di acquisto della cittadinanza italiana, non sono opponibili, ai fini della dimostrazione del requisito della residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica Amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.
Inoltre il secondo comma dell'articolo 33 ha imposto agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di residenza di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Per approfondimenti:
Portale Integrazione Migranti - Più facile per i nati in Italia ottenere la cittadinanza al compimento dei 18 anni
Ministero degli Affari Esteri - Cittadinanza
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