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Lo straniero nato in Italia che vuole diventare cittadino italiano entro quale termine deve fare domanda?

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 lo straniero nato in Italia, che ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età, può diventare cittadino italiano se ne fa richiesta entro un anno dal compimento dei 18 anni.
L'articolo 33 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto “Decreto del Fare”, convertito con la legge 9 agosto 2013 n. 98, ha però stabilito che non sono imputabili al neomaggiorenne straniero, che vuole diventare italiano, le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione inerenti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Pertanto gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.
In mancanza di tale comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.

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