Un disoccupato, nominato assessore comunale, ha diritto all'indennità piena per la funzione?
L'art. 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), prevede che l'indennità di funzione spetti a: sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, presidente della comunità montana, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonchè ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.Un’interpretazione di tale disposizione, è stata fornita dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, con nota in data 17 febbraio 2004, nel senso di ritenere che “l’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede il dimezzamento dell’indennità di funzione degli amministratori, per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa retribuita e che, pertanto, a coloro che non possono avvalersi di tale facoltà, quali i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti e i pensionati compete l’indennità di funzione nella misura intera, sul presupposto che la attuale posizione escluda la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente”.Agli amministratori ai quali viene corrisposta, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'ente, ne’ di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
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