Il 5 febbraio scorso, a seguito di richieste di chiarimenti su indirizzo dell'Agenzia delle Entrate, la Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del Dipartimento del Tesoro ha fornito chiarimenti con la nota DT 10492 in merito all'obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità e forme che escludano l'uso del contante, introdotto dall'articolo 1 comma 50 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2014).
Il comma 50 ha introdotto infatti una modifica all'articolo 12 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - inserendo il comma 1.1 con cui viene stabilito - in deroga al comma 1 dello stesso articolo - l'esclusione dell'uso del contante, qualunque sia l’importo del canone, per il pagamento dell'affitto per uso abitativo e l'obbligo di utilizzare solo strumenti validi ai fini della tracciabilità.
Il comma suddetto prevede che a partire dal 1° gennaio 2014 per gli affitti abitativi vige l'obbligo per i proprietari di incassare il canone con strumenti tracciabili quali assegni bancari, postali, circolari o non trasferibili, o bonifici, carte di credito o di debito dall'inquilino per qualunque importo. Tale obbligo vale anche per i box auto qualora questi siano di pertinenza dell'abitazione.
La norma non prevede alcuna eccezione se non per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre per le locazioni commerciali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni per cui l'obbligo sorge nel caso in cui il canone convenuto sia pari o superiore ad euro 1.000,00.
La tracciabilità servirà "anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore". Dunque il diritto del proprietario a versare l’eventuale IMU ridotta o a pagare la cedolare secca al posto dell’IRPEF (o comunque un'imposta minore), e quello dell'inquilino di fruire delle detrazioni dall'imposta sul reddito, verranno verificati attraverso il flusso dei pagamenti, venendo meno nel caso questi non risultino.
Il Dipartimento del Tesoro chiarisce che, fermo il limite di carattere generale di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai sensi del quale
"è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati"
la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse tra locatore e conduttore, può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.