Per quali familiari è previsto il ricongiungimento familiare?
Il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari e per protezione sussidiaria, può richiedere di essere raggiunto in Italia dai parenti più stretti, per poter tenere unita la sua famiglia.
Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosiddetto Testo Unico Immigrazione, lo possono raggiungere, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 4660 del 28/10/2008:
coniuge maggiorenne non legalmente separato,
figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso,
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale,
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.
Per approfondimenti: Veneto Immigrazione - Nulla osta e/o contratti di soggiorno
Aree tematiche
Tags