A chi rivolgersi per il rilascio della certificazione dell’idoneità alloggiativa per ottenere il ricongiungimento familiare?
L'idonenità dell'alloggio è certificata dall'Ufficio Comunale.
Il novellato art. 29, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla Legge 94 del 15/07/2009, prevede che "lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà".
Secondo la nuova formulazione dell’articolo quindi la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più alternativa al certificato rilasciato dal comune ma saranno gli stessi competenti uffici comunali a dover procedere a tale verifica. E' stato inoltre eliminato ogni riferimento parametri vigenti in ogni Regione per l’E.R.P. (edilizia residenziale pubblica).
Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 18 novembre del 2009 n. 7170, con lo scopo di individuare parametri di idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, ha precisato che "i comuni nel rilasciare la certificazione relativa all’idoneità abitativa possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti".
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