La LEGGE quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo - e relativi aggiornamenti - nonchè il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di Polizia Veterinaria stabiliscono che i canili sanitari siano le sole strutture autorizzate al ritiro dei cani vaganti sul territorio sprovvisti di guinzaglio e museruola.
Chiunque rinvenga un cane vagante deve, pertanto, consegnarlo al più presto al canile competente per territorio.
Se il rinvenimento accade durante gli orari di chiusura della struttura o in giorni festivi, il cittadino deve provvedere a custodire l'animale fino al giorno dopo, salvo nel caso in cui l'animale sia ferito o gravemente malato: in tal caso il cittadino deve avvisare la Polizia Municipale richiedendo di fare intervenire il Veterinario ASL, operativo 24 ore su 24, che deve provvedere a far ritirare il cane in canile ed a prestargli le cure necessarie.
Se per qualsiasi motivo il cittadino abbia intenzione di tenere il cane fino al rinvenimento del proprietario, egli deve segnalare il ritrovamento al competente Servizio Veterinario della ASL per evitare di incorrere nell'ipotesi di reato di appropriazione indebita.