In che consiste, nelle adozioni internazionali, il decreto di idoneità del Tribunale?
Dopo la presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale da parte dei genitori al Tribunale per i minorenni, la tramissione da parte del giudice minorile della documentazione relativa alla coppia aspirante ai servizi degli Enti locali per l'indagine ad essi spettante, il Tribunale, ricevuta la relazione con gli esiti dell'indagine stessa, convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere, invece, un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione per il minore straniero. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Il decreto di idoneità può contenere anche, nell'interesse del minore, ogni elemento utile a completare il quadro delle caratteristiche della coppia, per favorire l'incontro con lo specifico bambino, o con più bambini, da adottare.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura a meno che non sia stato revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità. Tanto il decreto di idoneità che quello di inidoneità o di revoca sono reclamabili alla Corte d’appello ma la decisione di questa non è impugnabile in Cassazione.
Per approfondimenti:
Commissione adozioni internazionali - per adottare
Inoltre, per informazioni è disponibile il numero verde della Commissione per le Adozioni Internazionali 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00).
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