Cosa si intende per enti autorizzati in materia di adozione internazionale?
La Legge n. 476 del 31 dicembre 1998 ha reso obbligatorio l'intervento di enti autorizzati che coordinano le procedure di adozione internazionale, modificando la precedente disciplina che permetteva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere.
Gli Enti autorizzati sono organizzazioni private o pubbliche aventi lo scopo di fare da tramite fra gli aspiranti adottati e le autorità del Paese straniero ove sarà presentata la domanda di adozione. Sono previsti dall’art.9 della Convenzione, in base al quale una parte dei compiti spettanti alle Autorità centrali può essere svolta da bodies duly accredited – organismes dument agrees, vale a dire per mezzo di organismi debitamente accreditati, espressione tradotta nella nostra legge in quella di enti autorizzati. Fra i loro compiti, il principale è quello di ricevere l’incarico di curare la procedura nel Paese straniero fino al perfezionamento dell’adozione. Per ottenere l’accreditamento essi devono possedere competenza professionale specifica; non avere scopo di lucro; essere diretti e gestiti da persone qualificate per livello etico e per formazione professionale o esperienza nel campo delle adozioni internazionali; ed essere soggetti alla vigilanza dell’autorità per quanto concerne la loro composizione, il funzionamento e la situazione finanziaria. Questa parte della normativa convenzionale è stata recepita dal legislatore italiano negli artt. 39 ter e 31 della Legge n. 184 del 04/05/1983.
Per approfondimenti:
Ministero della Giustizia - adozione internazionale
Commissione adozioni internazionali - per adottare
Ente Autorizzato
Ricerca dell'Ente Autorizzato
Albo Enti Autorizzati
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