Sono un'insegnante della scuola primaria, entrata in ruolo dopo 12 anni. Quando è possibile fare domanda di ricostruzione di carriera?
Il docente di ruolo può richiedere la ricostruzione di carriera dopo aver superato il periodo di prova, i suoi effetti decorrono quindi dalla conferma in ruolo (1 settembre dell'anno successivo a quello dell'immissione in ruolo). Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere - art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo).
La ricostruzione di carriera serve per valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. Pertanto l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un' anzianità di carriera che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.
Spetta al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica presso la quale si è in servizio emanare il decreto di ricostruzione. Se la scuola di servizio è diversa da quella di titolarità, le domande presentate devono essere trasmesse a quest'ultima.
Il personale scolastico che deve acquisire informazioni sullo stato di lavorazione della sua pratica deve rivolgersi in primis alla Segreteria della scuola di titolarità e successivamente alle Ragionerie dello Stato a cui spetta il compito di apporre il visto di regolarità sui decreti di ricostruzione di carriera.
Il MIUR ha pubblicato un tutorial per approfondire l'argomento.
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