A chi rivolgersi se si rileva un problema di disturbo per eccessivo rumore?
Le funzioni ispettive sono svolte dalle Province avvalendosi delle strutture delle ARPA, dai Comuni, dal comando dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia.
Le funzioni di controllo e verifica fonometrica sono svolte da ARPA. A riguardo, infatti, se un cittadino lamenta disturbo per eccessivo rumore deve rivolgersi al Comune di appartenenza - settore ambiente con un’esposto/segnalazione inquinamento acustico, dettagliando orari e tipologia di rumore, e chiedendo l'intervento dell'ARPA della sua regione per effettuare i rilievi fonometrici di controllo.
Ai fini della tutela dall’inquinamento acustico la LEGGE quadro 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce i princìpi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione Italiana, introducendo anche alcuni strumenti a carattere preventivo.
Tra questi c’è l’obbligo della presentazione di una valutazione di impatto acustico (VIAC) allegata a qualunque richiesta di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività trasmessa al Comune, così come meglio definito all’art. 8 della suddetta legge. La perizia di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica e vibrazioni ed effettuata con il fonometro, un sofisticato strumento che consente di misurare l'ampiezza dei suoni e delle vibrazioni, stabilendo se vengono superati i limiti di rumore stabiliti dalla legge.
Tale perizia, effettuata sia all'interno sia all'esterno dell'attività rumorosa, deve essere presentata agli uffici comunali preposti al controllo ambientale per il rilascio di un Nulla Osta di impatto acustico.
Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle rispettive competenze,con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
L’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 447/95 deve ritenersi “normalmente” consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA) rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini (art.32 Costituzione italiana).
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