Qual è la normativa che regola l'erogazione dell'indennità di frequenza per i minori che frequentano corsi scolastici o centri di riabilitazione?
La normativa di riferimento è la Legge 11 ottobre 1990, n. 289.
L'indennità mensile di frequenza è concessa ai mutilati e agli invalidi civili minori di 18 anni che frequentano scuole di ogni ordine e grado, centri di formazione, di addestramento professionale e centri di riabilitazione.
La normativa prevede che la concessione dell'indennità sia subordinata alla frequenza continua o anche periodica di dette strutture. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento (Legge n. 406/1980 e Legge n. 508/1988), nonchè ai minori beneficiari di speciale indennità a favore di cieci civili parziali o a favore di sordi prelinguali.
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