Sì. L'amministratore di sostegno è stato istituito con la Legge n. 6 del 2004, al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
Le persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi, possono essere assistite da un amministratore, nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona da assistere.
A seguito del deposito della richiesta, il giudice, entro sessanta giorni, provvede alla nomina dell'amministratore, con decreto immediatamente esecutivo.