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Il figlio superstite maggiorenne inabile al 100% e titolare di indennità di accompagnamento ha diritto alla pensione di reversibilità?

La pensione indiretta o di reversibilità spetta ai figli ed equiparati che alla data del decesso del pensionato o dell’iscritto sono a carico del genitore e rientrano in una di queste condizioni:
- minorenni;
- studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21esimo anno d’età, che non prestano lavoro retribuito; studenti maggiorenni iscritti a università (o istituti equiparati) per tutta la durata legale degli studi, e comunque non oltre il 26esimo anno d’età, che non prestano lavoro retribuito;
- maggiorenni inabili a carico del pensionato o iscritto defunti.
Secondo la normativa in vigore, l’inabilità corrisponde a un’assoluta impossibilità a svolgere una qualsiasi attività che produca reddito, e deve essere certificata dalle Asl, dalle Commissioni mediche di verifica o dagli Ospedali militari con une delle seguenti diciture: "Il soggetto è assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa" oppure "Il soggetto è permanentemente inabile a proficuo lavoro".
Chi può essere considerato "a carico"
Il superstite viene considerato a carico del defunto in due casi:
- se convivente, quando il suo reddito è pari o inferiore al minimo Inps per l’anno in corso maggiorato del 30%; a partire dal primo novembre 2000 tale limite è aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento per i figli inabili che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 5 della Legge 12 giugno 1984, n. 222;
- se non convivente, a seguito di un accertamento: l’ufficio verifica se il superstite era autosufficiente o meno dal punto di vista economico, e se il defunto concorreva in maniera rilevante e continuativa al suo mantenimento.

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