I cittadini neocomunitari (rumeni e bulgari) devono chiedere il nulla osta per ricongiungimento per farsi raggiungere dai familiari?
No. In base alla Circolare congiunta n. 3 del 4 gennaio 2007 del Ministero dell'Interno e Ministero della Solidarietà Sociale, in seguito all'ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea, per i cittadini e le cittadine romeni/e e bulgari/e non è più necessario richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare per i propri congiunti. Pertanto, le pratiche di ricongiungimento familiare che erano state precedentemente presentate allo Sportello Unico, sono state archiviate. Il sistema informatico dello Sportello Unico infatti ha provveduto ad archiviare automaticamente le pratiche, quindi i neocomunitari non hanno dovuto presentarsi in Prefettura per chiederne l'annullamento.
Infatti, per i cittadini rumeni e bulgari, in quanto cittadini comunitari, si applica pertanto il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE che disciplina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari.
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