Quali sono i termini per impugnare la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di competenza?
I termini per l'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) sono quelli stabiliti agli articoli 325 e 326 del codice di procedura civile.
Nello specifico, il termine per proporre appello è di trenta giorni (c.d. termine breve) in caso di avvenuta notifica della sentenza, mentre in caso di mancata notifica il termine è di 6 mesi (c.d. termine lungo)decorrenti dalla pubblicazione della sentenza che si attua attraverso il deposito della stessa presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa.
Quando si manifesta, da parte degli interessati, l'esigenza di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza, non avendo gli stessi alcun interesse a impugnare l'atto, le parti possono tornare in Tribunale e apporre la firma per acquiescenza e rinunciare all'impugnazione, così che la sentenza passerà in giudicato e non sarà più impugnabile.
In alternativa la sentenza potrà esser notificata da una delle parti all'altra e se entro 30 giorni (termine breve) dall'avvenuta notifica dell'atto uno dei due interessati non promuoverà appello, la sentenza passerà in giudicato, acquistando così natura definitiva.
Avvenuto ciò, la sentenza di divorzio verrà trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale all'Ufficio di Stato Civile del Comune per l'annotazione sull'atto di matrimonio, il tutto verrà poi inviato al Comune di nascita e al Comune di residenza.
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