Si può riscattare il periodo in cui è stata fruita l'astensione per maternità e paternità?
Nel caso di fruizione di astensione facoltativa (o congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro è possibile presentare domanda di riscatto (Inps - Contributi da riscatto per astensione facoltativa per maternità).
La lavoratrice (o il lavoratore) deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria versata per lo svolgimento di un’effettiva attività lavorativa.
Nel computo dei 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.).
Il requisito deve essere già stato raggiunto alla data di presentazione della domanda.
Il riscatto è a totale carico del richiedente e varia in relazione all'età, al periodo da riscattare, al sesso e alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.
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