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È possibile cumulare i periodi di riscatto del corso legale di laurea con il riscatto dei periodi di astensione facoltativa per la maternità fuori dal rapporto di lavoro?

I periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n.184 del 30/04/1997.
Pertanto la facoltà di riscatto dell’assenza facoltativa per maternità è alternativa a quella di riscatto della laurea (INPS - contributi da riscatto).

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