Un cittadino di un paese extra UE che si reca in Italia per un breve periodo, con scalo in un paese UE che applica gli Accordi Schengen, è tenuto a presentare la dichiarazione di presenza?
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è ottemperato con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Lo straniero che invece proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Dall'8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (ai sensi della Legge n. 94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono denunciati al giudice di pace e rimpatriati. Il Questore, pertanto, dopo aver eseguito l'espulsione o il respingimento dello straniero, ne dà comunicazione allo stesso giudice di pace che pronuncia sentenza di non luogo procedere.
Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - Polizia di Stato - Modello Dichiarazione di Presenza
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