In base all’art. 31 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 la validità della carta d'identità è stata estesa a 10 anni.
La circolare n. 12/2008 del Ministero Interno fornisce informazioni circa la procedura di proroga e chiariche che :
La circolare n. 23/2010 del Ministero dell'Interno avvisa i cittadini che sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, del documento di identità, con il timbro di proroga apposto sul documento stesso per il formato cartaceo, o di carta elettronica prorogata con certificato.
Vista la particolare circostanza della inutilizzabilità per l'espatrio del documento d'identità prorogato con le modalità di cui sopra, il Ministero dell'Interno ritiene che si possa procedere alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.
Pertanto, a richiesta del cittadino che intende recarsi all'estero - dietro corrispettivo del costo della carta, unitamente al diritto di segreteria - potrà essere rilasciato dai comuni un nuovo documento d'identità, previo ritiro di quello in possesso dell' interessato.
Per approfondimenti: Ministero Affari Esteri - Viaggiare Sicuri.