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Come si richiede l'annullamento di una cartella di pagamento?

Il contribuente che ritiene l'addebito infondato, puo' presentare le sue contestazioni all'ufficio che ha formato il ruolo chiedendone l'annullamento.
L'ufficio che riscontra l'atto illegittimo e' tenuto ad annullarlo ai sensi delle norme sull'autotutela contemplate nel Decreto Legislativo n. 564 del 1994, art. 2 quater e nel Decreto ministeriale n. 37 del 1997 e ad effettuare lo "sgravio", togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.
Qualora l'istanza del contribuente sia stata prodotta mentre ancora non sono scaduti i termini per presentare ricorso, l'ufficio competente ha l'obbligo di comunicare al contribuente gli eventuali provvedimenti di annullamento, totale o parziale, del ruolo prima della scadenza dei suddetti termini, in modo da evitare l'eventuale instaurarsi del procedimento contenzioso su motivi di illegittimita' dell'atto che la stessa Amministrazione riconosce fondati.
Se il provvedimento di autotutela comporta l'annullamento parziale della iscrizione a ruolo, l'ufficio competente deve comunicare tempestivamente anche l'ammontare delle maggiori imposte che restano dovute (cioe' maggiori rispetto a quanto dichiarato ma minori in relazione all'atto annullato), nonche' delle connesse sanzioni.

Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata nell'Annuario del contribuente 2013

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