Chi vince una causa civile ha diritto al rimborso di tutte le spese legali sostenute?
In materia di spese processuali nel nostro ordinamento giuridico vige il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza: la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa.
Questo principio è sancito dall’articolo 91 del codice di procedura civile che stabilisce al primo comma: "Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa".
Tuttavia, l'articolo 92 prevede la possibilità, per il giudice che pronuncia la condanna, "di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili", qualora quest'ultima o il proprio difensore abbia trasgredito al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, come sancito dall'articolo 88 del medesimo codice di procedura civile.
Invece il Giudice potrà "compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione". In questi casi si ha la compensazione totale o parziale delle spese, per cui ciascuna parte deve pagare le proprie spese processuali, in tutto o in parte.
Inoltre, "se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione" (articolo 92, secondo e terzo comma).
Infine, è da segnalare che qualora vi sia stata una proposta di conciliazione, il giudice "se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92".
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