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Immigrata, vittima di tratta, ha diritto ad un permesso di soggiorno "speciale"?

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, viene rilasciato dal questore alle vittime della tratta, ai sensi dell' art. 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

su proposta dei servizi sociali degli Enti locali o di enti del privato sociale iscritti in un apposito registro e convenzionati con l'Ente locale

su proposta del procuratore della Repubblica nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale in relazione a fatti di violenza o di grave sfruttamento

di propria iniziativa.
Il permesso ha una validità di sei mesi rinnovabile per un anno o per un periodo maggiore richiesto per motivi di giustizia e permette l'accesso al servizio sanitario, l'iscrizione alle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o di studio. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o studio qualora lo straniero svolga appunto attività lavorativa o sia iscritto a un corso di studi.
La documentazione da presentare in questura consta di: modulo compilato; 4 fototessera; fotocopia del passaporto; documentazione inerente il programma di assistenza e integrazione sociale per lo straniero; accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura di assistenza.

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