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In caso di mancato pagamento di un tributo, è possibile da parte del Concessionario alla riscossione iscrivere ipoteca al fine di recuperare il credito?

Si, è possibile in presenza di determinate condizioni. A seguito del mancato pagamento del tributo segue la notifica della cartella di pagamento, se il contribuente non provvede a pagare le somme iscritte entro il termine di 60 giorni da detta notifica, il concessionario, sulla base di un'autonoma valutazione e senza necessita' di ulteriori avvisi, pone in essere le azioni ritenute piu' opportune per assicurare ovvero conseguire il recupero del credito. A tal fine il concessionario, decorso senza esito il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e' autorizzato dalla normativa che disciplina la riscossione coattiva (Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602) ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati.
L'ipoteca e' una garanzia c.d. "reale" per effetto della quale il credito garantito viene soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione dei beni sui quali e' stata iscritta; mediante l'iscrizione di ipoteca e a condizione che la garanzia trovi capienza nel valore dei beni vincolati, il concessionario assicura in tal modo il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Il contribuente e' avvisato della possibilita' di iscrizione dell' ipoteca sui beni fin dalla notifica della cartella. Ove tale iscrizione avvenga, il concessionario di norma provvede all'invio della relativa comunicazione al contribuente. Tale avviso deve recare l'indicazione di tutti gli elementi indispensabili per individuare il debito iscritto a ruolo in virtu' del quale si e' proceduto, nonché i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni. Pur non essendo sancito un obbligo previsto dalla legge, la mancanza di tale avviso costituisce motivo per opporsi all'iscrizione ipotecaria e ha già dato luogo a numerose pronunce giurisprudenziali.
L'iscrizione di ipoteca puo' essere disposta per tutti i crediti iscritti a ruolo e su tutti i beni immobili del debitore e dei suoi coobbligati. Tuttavia si ricorda che il concessionario non può iscrivere ipoteca qualora l'importo complessivo del credito sia inferiore a euro 8.000 (come affermato dal comma 2 ter dell'art. 3 del Decreto Legge del 25. marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge del 22 maggio 2010, n. 73 e dalla Sentenza della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite del 10.04.2012 n. 5771). All'iscrizione dell'ipoteca segue il pignoramento immobiliare, salvo che il debitore non proceda al pagamento (anche in via rateizzata).

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