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Per proporre un ricorso avverso una sanzione amministrativa presso il Giudice di Pace occorre pagare il contributo unificato?

La Legge 23 dicembre 2009, n. 191 pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 302 del 30 dicembre 2009 entrata in vigore il 01/01/2010, meglio nota come finanziaria 2010, prevede l’abolizione dell’esenzione dei ricorsi al Giudice di pace avverso sanzioni amministrative a decorrere dal 01/01/2010.
Pertanto per proporre ricorso avverso una sanzione amministrativa è necessario effettuare la dichiarazione di valore ed assolvere al pagamento del Contributo Unificato, i cui importi sono stati aggiornati dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Legge finanziaria), dalla successiva manovra correttiva di cui al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'articolo 28 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed infine dalla Legge 24 divembre 2012, n. 228.
E' altresì dovuto il versamento forfettario (la c.d. marca da bollo) il cui importo è stato aumentato da € 8,00 ad € 27,00 a decorrere dal 01.01.2014, come è disposto all'art. 606 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di stabilità 2014) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.

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