L'albergatore è responsabile per il furto subito da un cliente all'interno della propria camera d'albergo?
L’articolo 1783 del codice civile, "Responsabilità per le cose portate in albergo", al primo comma stabilisce che l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Il secondo comma dell’articolo 1783 del codice civile, stabilisce inoltre che sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio”.
Il terzo comma dell’articolo 1783 del codice civile, infine, stabilisce che la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
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