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L’albergatore è responsabile per le lesioni personali subite da un cliente durante il soggiorno in albergo?

Con il contratto di albergo l’albergatore si obbliga, tra l’altro, a prevenire o evitare che il cliente subisca danni alla propria persona durante il soggiorno in albergo.
Se il danno alla persona dipende da evento lesivo determinato da cose che appartengono all’albergatore, quest’ultimo è obbligato al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e per danno causato da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo che provi il caso fortuito.
Se l’evento dannoso si verifica indipendentemente da cose che appartengono all’albergatore (ad esempio, caduta del cliente nei locali dell’albergo), egli è obbligato al risarcimento del danno per responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c.. In questo caso il cliente deve dimostrare il dolo o la colpa dell’albergatore e il nesso causale tra fatto ed evento dannoso.

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