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Misura Internet - misurare e valutare la qualità della connessione Internet

Il servizio, messo a disposizione dall'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), permette di verificare le reali prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa, confrontandole con quelle garantite dal contratto con il gestore telefonico. Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali. Per effettuare la misurazione l'utente deve installare il software indicato sul sito web.

accedi al servizio

Il servizio viene erogato da "AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni" ed è dedicato a: Cittadini. Il livello di interazione è 5 - Pro-attivo mentre la tipologia di accesso è Libero.

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa si deve fare per diventare agente di commercio?

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva servizi”), il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato soppresso (art. 74, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio. Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Con decreto del 26/10/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato le modalità per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti che esercitano l'attività di agente e rappresentante di commercio.
Per ulteriori informazioni contattare la Camera di commercio competente per territorio.