La contribuzione figurativa prevista per i centralinisti telefonici ipovedenti spetta anche a chi, essendo ipovedente, svolge altre attività lavorative?
Si, l'art. 2 della Legge 28 marzo 1991, n. 120" precisa che le attività lavorative dei non vedenti sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa, previsto precedentemente solo per i centralinisti non vedenti (art. 9 della Legge 29 marzo 1985, n.113), viene esteso a tutti i lavoratori non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (INPS - Lavoratori non vedenti).
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