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Esistono ipotesi specifiche di esonero per i datori di lavoro dall'obbligo d'assunzione dei disabili e qual è la relativa procedura?

L'art. 5 della Legge 12 marzo 1999, n.68 disciplina le ipotesi di esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi e al comma 2 prevede che "I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell’obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto." Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n.70 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n.106, ha aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo".
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso il Centro per l'impiego ed inserimento mirato disabili della Provincia di residenza

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