Il docente che frequenta il dottorato di ricerca e abbandona il corso per assumere servizio come ricercatore universitario è tenuto alla restituzione delle somme percepite?
No, come precisato dal Ministero dell'Istruzione nella Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 anche nel caso di cessazione dal Servizio come docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dall'art. 52, comma 57, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, l’interessato non è tenuto alla restituzione degli emolumenti percepiti.
Le stesse disposizioni, secondo il Ministero, si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 del prevede esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
La ripetizione delle somme, secondo il Ministero, è dovuta solo ed esclusivamente nel caso in cui il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intervenuto con qualsiasi Amministrazione Pubblica come ad esempio in caso di dimissioni volontarie o per assumere servizio in un ente che non rientri nel novero delle Pubbliche Amministrazioni.
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