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Cosa è l'astensione anticipata e a chi ci si deve rivolgere per ottenerla?

L'astensione anticipata è la possibilità per la lavoratrice gestante di astenersi dal lavoro prima del 7° mese (art. 17 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Si può ottenere in tre soli casi:
- nel caso di gravi complicanze della gravidanza, o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
In base alle modifiche operate dal Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 all'art. 17 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal 1° aprile 2012 la procedura per l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro viene ripartita tra l'Azienda Sanitaria Locale e la Direzione territoriale del lavoro.
La ASL dispone l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatoria nel caso di gravi complicanze della gravidanza, o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
L'astensione dal lavoro sarà disposta dall'azienda sanitaria locale con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto.
La Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, dispone l'astensione dal lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni (artt. 7 e 12 del Decreto Legislativo n. 151/2001), qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

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