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Quale è la procedura per impiantare sistemi di telecamere sul luogo di lavoro?

La possibilità di impiantare sistemi audiovisivi sul luogo di lavoro è disciplinata dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, secondo cui possono essere installati, previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con la commissione interna, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e non ai fini di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Nel caso di mancato accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
La procedura di rilascio dell’autorizzazione non è stata oggetto di ulteriore disciplina, ma in genere le Direzioni Territoriali provvedevano ad effettuare un controllo tecnico preventivo, mediante sopralluogo, al fine di verificare le caratteristiche tecniche degli impianti e la rispondenza con quanto dichiarato dai datori di lavoro.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota circolare del 16 aprile 2012 ha dichiarato l’ininfluenza di tale controllo ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
In particolare, il Ministero considera che le richieste di autorizzazioni hanno visto un aumento crescente negli ultimi anni, anche in conseguenza dell’aumento della criminalità, e soprattutto nei piccoli esercizi commerciali, i quali non hanno rappresentanza sindacale. Tutto ciò con aggravio del lavoro degli Ispettorati.
Per non snaturare, tuttavia, la disciplina dell’art. 4 della summenzionata legge 300/1970, il Ministero indica che:

Devono essere rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali;

Devono essere rispettate le regole in materia di protezione delle immagini;

Il datore di lavoro deve dare comunicazione per iscritto ai dipendenti ed ai clienti circa l’esistenza delle telecamere, il posizionamento e le modalità di funzionamento, prima che avvenga l’installazione;

Le telecamere dovranno essere puntate versi gli spazi maggiormente esposti a rischio di furto e i dipendenti potranno essere ripresi solo in via incidentale.

L’impianto non potrà subire modifiche e potenziamenti, se non concordemente con quanto previsto dalla legge 300/1970 e previa comunicazione alla DTL;

Le immagini non potranno essere usate ai fini di controllo della diligenza del dipendente nè per l’adozione di provvedimenti disciplinari;

L’uso delle immagini dovrà avvenire generalmente solo dopo eventi dannosi e criminali e comunque previa comunicazione ai dipendenti

I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo degli impianti

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