Qual è il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80%?
Per l’accesso alla pensione di vecchiaia per non vedenti e invalidi in misura non inferiore all’80% nulla è stato modificato in materia di età anagrafica e disciplina delle decorrenze (Circolare Inps n. 35 del 2012) per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'Inps.
Restano valide per i non vedenti le disposizioni contenute all’interno dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e il disposto della Circolare Inps n. 65 del 1995: per i lavoratori non vedenti che siano tali dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o che comunque possano far valere almeno dieci anni di assicurazione e di contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di cecità resta ferma l'età ridotta di 55 anni, per gli uomini, e di 50 anni, per le donne, per le pensioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti; l'età ridotta di 60 anni, per gli uomini, e di 55 anni, per le donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi; per i lavoratori non vedenti che non si trovino nelle condizioni sopra indicate, i requisiti di età richiesti sono: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, per le pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi.
Per gli invalidi in misura non inferiore all'80% i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano confermati in 60 anni, per gli uomini, e 55 anni, per le donne (art. 1 comma 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; Circolare Inps n. 65 del 1995).
Il pensionamento anticipato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non è applicabile ai lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Per tali lavoratori è comunque prevista la possibilità di avvalersi - dietro presentazione di apposita istanza, proposta in attività di servizio e corredata dal verbale che riconosce al dipendente l'invalidità - dei benefici previsti all'art. 80 comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388: due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, beneficio riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
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