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Quali sono le conseguenze della mancata presentazione al colloquio di lavoro o del rifiuto all’offerta lavorativa per un lavoratore in mobilità?

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, così come tutti i lavoratori che percepiscono un sussidio legato allo stato di disoccupazione, vengono cancellati dalle liste e decadono dai trattamenti previdenziali quando:
- rifiutino di partecipare a iniziative di politiche attive di lavoro proposte dai Centri per l’impiego o non vi partecipino regolarmente senza un giustificato motivo;
- non accettino un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.
La decadenza si verifica quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti (art. 4, commi 41 e 42 della Legge 28 giugno 2012, n. 92).
In tali ipotesi qualora sia dichiarata la decadenza dalla prestazione, pur venendo meno il diritto alla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati. Viene fatto obbligo ai Servizi competenti - Centri per l'impiego e altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano - di comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi sopra indicati.
La competenza a certificare lo stato di disoccupazione è infatti attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare (Messaggio Inps n. 10378 del 20 giugno 2012).
A seguito della comunicazione, INPS adotta il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per i periodi di non spettanza del trattamento.
Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso al Comitato provinciale di cui all’art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 (Circolare Inps n. 2 del 07/01/2013).

E' invece possibile conservare lo stato di disoccupazione anche in concomitanza di attività lavorativa da cui derivi un reddito annuale non superiore a 8.000 euro lordi, in caso di lavoro subordinato, e non superiore a 4.800 euro lordi se la prestazione e' di natura autonoma (art. 7 comma 7 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76).


ASpI: dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data, è stata introdotta la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).

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