In caso di assenza per malattia di un figlio di età inferiore ai tre anni come deve essere giustificata l'assenza? Devono essere rispettate le fasce orarie di reperibilità per una eventuale visita di controllo?
L’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 - prevede che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Cosa Fare
Per fruire dei congedi la malattia deve essere documentata dal medico curante del bambino del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, mediante trasmissione telematica all'INPS del certificato medico al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore, che ne facciano richiesta (art. 7, comma 3, lettera a decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).
Le disposizioni necessarie per l'attuazione, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche saranno stabilite con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel caso di ricovero ospedaliero del bambino le ferie in godimento del genitore vengono, a richiesta, interrotte.
Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.
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