La normativa sulle nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici assenti per malattia è applicabile anche al personale delle forze di polizia?
Come precisato nella Circolare DFP n. 10/2011, a partire dall'entrata in vigore del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, le fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo sulla sussistenza della malattia si applicano a tutti i dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione (compresi, dunque, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, vigili del fuoco, personale delle carriere prefettizie e diplomatiche, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari), nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.
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