Cosa si intende per giusta causa nel licenziamento?
L'art. 1 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, che disciplina i licenziamenti individuali, non precisa il significato di giusta causa ma stabilisce solo che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato (pubblico o privato) il licenziamento del prestatore di lavoro può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.
L'art. 2119 del Codice Civile a sua volta si limita a definire genericamente come giusta causa di licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, vale a dire neppure il periodo di preavviso. Il secondo comma dell'articolo precisa, infine, che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
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