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Quali norme regolano il preavviso e l'indennità per mancato preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro?

L’istituto del preavviso è disciplinato dall'articolo 2118 C.C. secondo cui “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.” Il periodo di preavviso consiste in un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare dopo il recesso; la sua durata è diversa a seconda della tipologia del contratto collettivo di riferimento, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. In mancanza di norme specifiche al riguardo, si fa normalmente ricorso agli usi o all’equità.
Nel caso in cui sia il lavoratore a dimettersi senza dare il preavviso deve versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato.
Le dimissioni sono invece immediate, pertanto senza necessità del periodo di preavviso: durante il periodo di prova e nei casi in cui si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (articolo 2119 c.c.), cioè il recesso per giusta causa, causato dal verificarsi di fatti di particolare gravità che siano tali da impedire la continuazione del rapporto.

La materia è regolata in dettaglio dai contratti collettivi di lavoro i cui testi sono disponibili nell’archivio online del CNEL (Consiglio Nazionale dell’economia e del Lavoro).

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