Il lavoratore in regime di cassa integrazione ha diritto al congedo straordinario biennale per l'assistenza al figlio disabile e alla relativa indennità?
Nell'interpello n. 70/2009 del 12 ottobre 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce che lo svolgimento dell'attività lavorativa è la condizione necessaria per poter ottenere il congedo straordinario previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La sospensione totale dal lavoro, come nel caso della cassa integrazione, consente di adempiere alle funzioni di cura e assistenza in questione, pertanto, in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro, non risulta possibile avanzare la richiesta di congedo, che appare invece ammissibile nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia stata presentata prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendente in CIG a zero ore. In questo caso potrà usufruire dell'indennità prevista dall'art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n. 151/2001 e l'importo dovrà essere parametrato sulla retribuzione corrisposta in funzione dall'effettiva prestazione lavorativa.
Qualora, invece, la richiesta del congedo straordinario avvenga durante il periodo in cui il lavoratore è in cassa integrazione parziale, le due diverse indennità coesistono, ossia il lavoratore continua a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di cassa integrazione a cui si affianca l'indennità per congedo straordinario.
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