Il lavoratore disabile che svolge l'attività all'interno di un edificio pubblico soggetto a vincolo storico, ha diritto a raggiungere altri spazi comuni dell'ufficio oltre alla propria postazione?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", in particolare all'articolo 13, stabilisce che all'interno degli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, così come stabilito anche in precedenza all'articolo 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236. Nel caso di edifici soggetti al vincolo storico, di cui all'articolo 1 della Legge 1497 del 1939 e all'articolo 2 della Legge 1089 del 1939, qualora l'adeguamento dell'edificio costituisca pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato, il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali o in subordine con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie.
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