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Appartengo al personale delle Forze di Polizia. E' possibile richiedere di essere aggregato ad altra sede per motivi familiari?

L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, al comma 1, prevede che l'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, possa concedere l'assegnazione temporanea presso un'altra sede di servizio. E' necessario tuttavia che:
- venga fatta domanda;
- la motivazione sia dovuta a gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati
L'amministrazione ha quindi facoltà di concedere tale istituto, avendone riscontrato i presupposti e valutato le proprie esigenze di servizio.
L'assegnazione temporanea, anche in sovrannumero, avrà una durata non superiore ai sessanta giorni, rinnovabile.

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