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I permessi per lutto decorrono obbligatoriamente dall’evento luttuoso?

Oltre alla previsione contenuta all'art. 1 del Decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278 secondo la quale “I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici”, anche l'ARAN nei suoi orientamenti applicativi fornisce dei chiarimenti sulla decorrenza del permesso relativi al comparto Scuola.
Secondo l'ARAN, l'art. 15, comma 1 del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto (3 giorni anche non continuativi), seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente, autorizza, comunque, l'utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall'evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

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