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Sono un'insegnante e sono coniugata con un militare, ho diritto ad essere impiegata presso una scuola sita nella sede di servizio di mio marito?

L'art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266 stabilisce che:Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale ((...)) nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
La Legge 28 luglio 1999, n. 266 viene recepita dai contratti collettivi e, nel caso del Comparto Scuola, trova modalità di applicazione all'art. 7 punto VI del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2006/2007

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