In caso di lunga malattia per quanto tempo si ha diritto alla conservazione del posto nel comparto scuola? Tali assenze hanno effetti sulla retribuzione?
L'art. 17 del CCNL del Comparto Scuola (2007) per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 che stabilisce che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Superato questo periodo al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui sopra è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto.
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